Art. 1.

      1. All'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «8-bis. Le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Decorso un mese dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.
      8-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le ipotesi nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 48-bis ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e del funzionamento delle reti di diffusione».

      2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 28 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.